Analisi storica della figura del perito tecnico

 

Innanzitutto vi è da considerare come detta figura non sia sempre esistita e non tutte le civiltà l'anno prevista quale ausilio del giudice.

Nel mondo classico (in Grecia e a Roma) la figura del perito è sostanzialmente sconosciuta.

La figura del perito si delinea in età romana. Il ruolo non è ancora autonomo e le funzioni sono cumulate nella persona del giudice.

Più nettamente si delinea una funzione separata dal giudizio dei periti o consulenti nel periodo carolingio.

Successivamente vengono istituiti i cosiddetti "scabini" aventi la medesima funzione.

Ancora nel Medioevo compare un decretale di papa Innocenzo III : un giudice ha per raggiungere la verità non solo l'obbligo di esaminare gli atti del processo e di essere distaccato dalle voci del popolo ma anche quello di decidere "saggiamente insieme a persone esperte"

Nel XVII secolo Enrico IV, sancisce che periti debbano essere "sapienti" nelle materie sulle quali è chiamato a decidere il giudice; i loro rapporti devono stare a fondamento del giudizio di equità dei giudici. 

Da questo momento in poi la perizia è presente in quasi tutti gli ordinamenti giudiziari anche se non sempre viene formalizzata o istituzionalizzata.

Nel codice di procedura civile del 1865, insieme alle altre prove era disciplinata anche la perizia (articoli 252-270), all'epoca concepita come una specie di testimonianza tecnica.

Non era richiesto il possesso di una speciale competenza, potevano essere anche analfabeti; l'oggetto della loro attività era perlopiù costituito da una relazione scritta; era quest'ultimo elaborato a prendere il nome di "perizia". La loro competenza era misurata sull'esperienza.

La perizia del 1865 puo essere parificata alle altre prove (ad esempio testimonianza o ispezione), come si evince dalla relazione al codice di procedura civile del Pisanelli. 

Nel primo caso, l'istituto della testimonianza serviva ad accertare fatti accaduti, nel secondo caso, invece, serviva ad accertare fatti permanenti. In ogni caso, la perizia non era mai vincolante ai fini della determinazione del libero convincimento del giudice (cfr. art. 270). Già nella vigenza del precedente codice si era giunti a ritenere che la perizia potesse servire anche a formulare giudizi.

È stato con il codice del 1940 che la figura del perito lascia via via spazio alla figura del consulente inquadrato tra gli ausiliari del giudice. Nel primo codice il perito-testimone stava di fronte al giudice mentre, nell'attuale ordinamento, egli sta accanto al giudice. Compito del consulente non è più quello di riferire al giudice ma piuttosto quello di fornire a quest'ultimo una conoscenza completa su fatti ed elementi fattuali che egli non possiede; egli deve fornire una regola tecnica o scientifica che può essere utile o necessaria per accertare un fatto o anche solo per valutare il fatto stesso.

 

In definitiva, potremmo sostenere che nel 1865 la perizia era considerata un atto mentre quella attuale è paragonabile ad un rapporto di collaborazione tra giudice e perito; tale rapporto di collaborazione ha per oggetto la somministrazione da parte del tecnico al giudice, di regole scientifiche o tecniche. Il consulente è "l'occhiale del giudice" senza che per questo debba necessariamente esserci un rapporto fiduciario (è chiaro che nei casi di nomina da parte del giudice, comunque, il rapporto di fiducia è sottinteso).

Oggi il consulente tecnico può, a ragion veduta, essere qualificato come un ausiliario del giudice; indipendente dalle parti e con una particolare esperienza in una materia, arte o disciplina; a lui il giudice affida il compito di assistenza per l'intero processo o per un solo atto con lo scopo precipuo di accertare un fatto o anche di darne una valutazione.

Storia perito cenni
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